Gli obblighi di lavoro del personale docente sono regolamentati dall'articolo 40 del CCNL del 4.8.1995, sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione neces-sarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.
Per il conseguimento delle predette finalità gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione dell'insegnamento. Il CCNL prevede inoltre che possano essere svolte attività aggiuntive.
L'attività di insegnamento
II personale della scuola materna svolge un'attività di insegnamento di 25 ore settimanali.
Per il personale della scuola elementare l'attività è fissata in 22 ore, alle quali devono essere aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica che deve essere svolta in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Nell'ambito delle 22 ore di insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa (le cosiddette compresenze) viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento della qualità dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri.
Se il collegio dei docenti non provvede ad effettuare la programmazione o non impegna totalmente la quota oraria eccedente, le ore in questione vengono destinate all'effettuazione di supplenze in sostituzione di docenti assenti fino
ad un massimo di 5 giorni, nell'ambito del proprio modulo o nel plesso di titolarità.
L'attività di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica si svolge in 18 ore settimanali: i docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo per la scuola dell'obbligo, alle finalità di arricchimento della qualità dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi dì apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività para e interscolastiche.
Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attività di sperimentazione autorizzata nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato, resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o costituzione degli obblighi di insegnamento.
L'articolo 24 del CCNL stipulato il 26.5.99 ha previsto che dal 1° settembre 2000 gli obblighi di lavoro del personale docente siano correlati e funzionali alle esigenze di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Pertanto, nel rispetto della libertà di insegnamento, i competenti organi delle predette istituzioni regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, adottando eventuali forme di flessibilità, come previsto dal Regolamento di attuazione dell'autonomia (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275).
Le attività funzionali all'insegnamento
Secondo il già richiamato art. 24 del CCNL del 26 maggio 1999, l'attività funzionale consiste in ogni impegno inerente alia funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, va-lutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi:
Adempimenti individuali
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- correzione degli elaborati;
- rapporti individuali con le famiglie.
Attività collegiali
- 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, comprese quelle relative alla programmazione e verifica di inizio e fine anno e all'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull'andamento delle attività educative nella scuola materna e nelle istituzioni
educative;
- partecipazione alle attività dei consigli di classe, interclasse,intersezione. Nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a 6, in modo da prevedere di massima un impegno non eccedente le 40 ore annue;
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
Le attività aggiuntive
L'articolo 25 del CCNL del 26 maggio 1999 ha ridefinito in parte questa materia, precisando che le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e in attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, entrambe deliberate dal collegio dei docenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinate in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.
Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento consistono (art. 30, comma 3, lettera e) del CCNI del 31 agosto 1999) nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici, e in quelle previste dall'articolo 42, comma 3, lettera a), del CCNL 4 agosto 1995, eccedenti le 40 ore annue.
Le cosiddette 110 ore
La legge 662 del 23.12.1996, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che accompagnava la legge 663 di pari data (la legge finanziaria '97) introdusse per il settore scuola (precisamente nei commi 70, 71 e 72 dell'articolo 1) le seguenti disposizioni.
Nel comma 70 si prevedeva la definizione di criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 97-98. Nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato secondo quanto disposto dal successivo comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottavano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado. Su questa materia è, poi, intervenuta la legge 127/97 con la conseguente delega alle Regioni prevista dall'art. 138 del successivo e attuativo Decreto Legislativo 112/98.
Nel comma 71, in conformità di quanto indicato al comma 70, si disponeva che gli organici del personale della scuola venissero rideterminati con periodicità pluriennale. Nel li-
del suddetto CCDN, fu concordato un contratto decentrato relativo alla "utilizzazione degli insegnanti elementari nella sostituzione di personale assente per periodi non superiori a cinque giorni, prevista dall'alt. 1, comma 72, della L. 662/96".
I! testo, che integrava l'art. 9, era il seguente: "9.3 - Qualora si verifichino assenze di docenti per non più di cinque giorni, ia quota dell'orario annuale di insegnamento eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, di competenza di ciascun docente, è destinata alla sostituzione di colleglli assenti nell'ambito del medesimo plesso scolastico; è, comunque, assicurato lo svolgimento, nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe, delle attività programmate e deliberate dai collegio dei docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni, finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni.
9.4 -1 dirigenti scolastici dispongono l'utilizzo, del personale, anche promuovendo, nell'ambito della pianificazione annuale delle attività, l'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento, prevista dalt'art. 41, comma 5, dei CCNL, al fine di programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione di colleghi assenti nei casi sopra indicati. A questo fine sono attuate le modalità di informazione ed esame previste dall'art 9 del CCNL.
9.5 - L'obbligo di sostituzione dei colleghi assenti è assoltonel rispetto dell'orario di insegnamento settimanale, o plurisettimanaie, stabilito per ciascun insegnante, nell'ambito del piano annuale di attività deliberato dal collegio dei docenti, eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto sono, peraltro, possibili con il preventivo accordo dei docenti interessati.
9.6 - Limitatamente all'anno scolastico 1997/98 restano efficaci i contratti decentrati a livello provinciale eventualmente già stipulati alla data del presente accordo,"
II 23 giugno 1998 venne sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l'anno
scolastico 1998/99. Questo CCDN sostituiva integralmente quello relativo all'anno scolastico precedente. Nella stesura del CCDN del 23.6.98 il contenuto dell'ari. 9 (sia il testo originario sia il testo integrato) non è stato riproposto.
Nemmeno il Contratto Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 1999/2000 sottoscritto il 21.6.99 ha apportato modifiche e/o integrazioni in materia.
In conclusione si può affermare che il CCDN del 5.11.97, in quanto parte integrante di quello dei 10.4.97, non è più applicabile in quanto disapplicato e sostituito dai successivi analoghi contratti.
Considerato, quindi, che il comma 72 dell'articolo 1 della legge 662/96 dispone che sono gli organi competenti a deliberare su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica ivi compresa ... la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni ... ma sulla base dei principi generali presenti nell'articolo 128 del D.L.vo 297/94, relativo alla programmazione ed organizzazione didattica, principi ribaditi anche nei due CCNL del 4 agosto 1995 e del 26.5.99 nella sezione riguardante gli obblighi di lavoro dell'area e della funzione docente, si deve ritenere che sia pienamente in vigore quanto previsto dall'artìcolo 41, comma 2, del Contratto nazionale di lavoro che così recita:
"...Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un mas-
simo di 5 giorni nell'ambito dei proprio modulo o nel plesso di titolarità."
Pertanto sono possibili tutte le opzioni che il collegio dei docenti - tenendo conto delle effettive esigenze dell'istituzione scolastica - intenda adottare nell'ambito della programmazione annuale.
Ore eccedenti
In materia resta valido quanto previsto nell'art. 70 del CCNL4 agosto 1995.
Il suddetto articolo dispone che le ore di insegnamento eccedenti il normale orario obbligatorio e non rientranti nelle attività aggiuntive previste dall'art. 25 del CCNL 26 maggio 1999 (con prestazione fino ad un massimo di sei ore settimanali) sono retribuite in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento.
Invece, per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo prestate in sostituzione dei colleghi assenti o su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 10, del d.P.R. 399/88 che prevedono il compenso di 1/65 dello stipendio tabellare in godimento.
Per quanto riguarda la liquidazione del compenso per il pagamento delle ore di approfondimento prestate in eccedenza all'orario obbligatorio di insegnamento da parte del personale docente in servizio negli istituti professionali (vedi la C.M. n. 275 dei 18 novembre 1999) l'art. 70 comma 2 del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995 aveva previsto un compenso orario lordo dì £ 37.000 per i docenti diplomati e di £ 41.000 peri docenti laureati. Il CIN del 31 agosto 1999 ha ridisegnato la tabella degli importi dei compensi orari per prestazioni aggiuntive retribuibili a carico del fondo dell'istituzione scolastica, elevando e unificando a £50.000 lorde tabellari l'importo orario previsto per le prestazioni di insegnamento
aggiuntive: la differenza retributiva tra l'importo dell'ora eccedente rideterminato in base alle nuove misure stipendiali previste dal CCNL/1999 e quello di £ 50,000 dell'ora aggiuntiva di insegnamento rideterminata dalla tabella D) del CIN continua a gravare sul fondo dell'istituto professionale, fondo che viene tuttavia incrementato degli stanziamenti sopra specificati.
Relativamente alla scuola elementare il compenso per le ore eccedenti destinate allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera è rapportato ad 1/95 dello stipendio tabellare in godimento (vedi nota prot. 2249/97 della Direlem-MPI).